Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

I CARE”

 

Art. 1

È costituita un’Associazione con la denominazione “I CARE”, questa si definisce libera e d’ispirazione cristiana. E’ intento dell’associazione promuovere attività sociali e culturali nei quartieri Fontanelle e Sanità al fine di contrastare le attuali forme di degrado e di disagio sociale, con durata fino al 31 dicembre 2015.

Art. 2

L’Associazione – che non persegue finalità lucrative – si prefigge i seguenti fini: incentivare l’interessamento istituzionale ed il coinvolgimento sociale alle problematiche del territorio relativo ai quartieri delle Fontanelle , della Sanità e della città di Napoli.

Curare la riscoperta ambientale, culturale e turistica del quartiere Fontanelle che conserva luoghi di interesse internazionali ed è ancora ricco di spazi verdi.

Provvedere alla cura ed alla gestione dello storico Cimitero delle Fontanelle, bene di grande valore culturale della zona e dell’intera città di Napoli.

Curare l’organizzazione del tempo libero per l’infanzia e per i giovani dei quartieri Fontanelle e Sanità.

Pertanto l’Associazione ”I CARE” si propone di svolgere le seguenti attività:

  1. la gestione di interventi e di attività di studio, ricerca e formazione per la difesa dell’ambiente e per lo sviluppo civile, sociale ed economico dei quartieri Fontanelle, Sanità e della città di Napoli .

  1. visite guidate presso il Cimitero delle Fontanelle

  1. promuove attività sportive ed altre dirette a qualificare gli interessi giovanili( musica, teatro etc etc ).

  1. la gestione, a seguito di espressa convenzione con l’Ente locale, di immobili ed impianti sportivi e culturali.

  1. la gestione di interventi e di attività di studio, ricerca e formazione su tutto ciò che attiene al rapporto giovani-lavoro e giovani-legalità.

  1. organizzazione di dibattiti e incontri pubblici tesi a propagandare le attività svolte dall’Associazione.

A tal proposito, l’Associazione si impegna a pubblicizzare le proprie iniziative attraverso:

    • distribuzione di brochure informative che ne illustrano gli intenti principali, le notizie fondamentali e gli indirizzi e i numeri utili per l’organizzazione delle visite guidate

    • divulgazione ai principali mezzi di comunicazione (giornali, radio e TV)

    • formazione e aggiornamento teorico/pratico di coloro che intendono far parte del gruppo di lavoro dell’Associazione

Art. 3

L’Associazione “I CARE” ha sede in via Fontanelle 78

 

Art. 4

Possono far parte dell’Associazione, con le diverse qualifiche di cui all’articolo sei, tutti coloro che vogliono direttamente contribuire al raggiungimento dei fini associativi. Possono altresì far parte dell’Associazione direttamente o tramite i loro rappresentanti, tutte le Organizzazioni che perseguono identiche finalità, nonché le società che contribuiscono al finanziamento delle iniziative dell’Associazione.

Art. 5

Sono associati tutti coloro che faranno richiesta e la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l’aspirante deve dichiarare di accettare senza riserve le norme contenute nel presente Statuto nonché le deliberazioni assunte conformemente dagli Organi sociali, provvedendo altresì al pagamento della quota associativa annuale. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 6

Gli associati possono assumere diverse qualifiche e, più precisamente:

  • sono soci fondatori coloro che, avendone promosso la costituzione, partecipano operativamente alla vita dell’Associazione, contribuendo finanziariamente attraverso il versamento di una quota associativa;

  • sono soci ordinari tutti coloro che, pur non avendo partecipato alla costituzione dell’Associazione, vengono ammessi a contribuire con la loro opera, insieme ai fondatori, al conseguimento dei fini statutari; la qualifica di socio ordinario viene attribuita dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente articolo quinto, previa presentazione di una domanda di ammissione ed il pagamento della quota associativa annuale;

  • sono soci sostenitori coloro che, pur non prestando la loro opera, contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari attraverso il finanziamento delle iniziative dell’Associazione. L’attribuzione di tale qualifica avverrà automaticamente con la presentazione della domanda ed il pagamento delle quote minime annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le domande possono essere respinte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione, in caso di rigetto della domanda, verranno restituite le quote gia versate.

  • sono soci giovani tutti coloro che, avendo un’età inferiore a diciotto anni, vengono ammessi a contribuire con la loro opera al conseguimento dei fini statutari, anche tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente articolo quinto, previa presentazione di una domanda di ammissione ed il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7

Gli associati cessano di appartenere all’Organizzazione per le seguenti cause:

  • recesso volontario

  • per non aver rispettato, da almeno due anni, l’obbligo di versamento delle quote associative

  • per decesso

  • per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo

Art. 8

Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.

Gli stessi associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote associative ed i contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e di prestare il lavoro preventivamente concordato

Art. 9

La quota associativa a carico degli associati è determinata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione.

Essi perdono la capacità elettorale attiva e passiva rispetto alle cariche sociali.

Art. 10

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci

  2. il Consiglio Direttivo

  3. il Presidente

  4. il Vicepresidente

  5. il Tesoriere

Art. 11

L’Assemblea degli associati è l’organo fondamentale di partecipazione alla vita dell’Associazione. Partecipano all’Assemblea con diritto di voto tutti i membri dell’Associazione.

Rientra nelle competenze dell’Assemblea:

  • fissare le direttive generali ed i programmi di attività dell’Associazione, secondo le norme statutarie

  • eleggere il Consiglio Direttivo, che dovrà sempre essere composto da soci fondatori per la quota di almeno due terzi e da soci ordinari per la quota massima di un terzo

  • approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale

  • deliberare le modifiche dello Statuto, per le quali è necessario il voto di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione

  • l’Assemblea elegge,con votazioni separate e con procedure palesi o segrete stabilite di volta in volta, a maggioranza dei presenti:

    1. i componenti del Consiglio Direttivo, in numero variabile di membri, compreso tra tre e nove

    2. il Presidente dell’Associazione.

Ogni Socio può essere portatore, in aggiunta al proprio voto, di deleghe fino ad un massimo di tre conferitegli da altri Soci, impossibilitati a partecipare all’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita quando è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei soci promotori ed ordinari, rappresentati direttamente o per delega.

La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea a mezzo avviso affisso nei locali dell’Associazione o a mezzo posta. La seconda convocazione è valida con la presenza di un quinto dei soci promotori ed ordinari, deleghe comprese.

Le modalità per la votazione, per la verifica dei voti espressi, per la redazione dei verbali della seduta da parte di apposito incaricato, vengono proposte dal Presidente dell’Associazione, in intesa con i componenti del Consiglio presenti ai lavori. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci promotori ed ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti, compreso tra tre e nove membri, tutti eletti dall’Organo assembleare.

Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo del componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

È validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • nominare il Presidente, con la necessaria presenza di almeno i due terzi dei componenti dell’organo ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti

  • adottare le deliberazioni conformemente alle norme del presente Statuto

  • nominare il Tesoriere dell’Associazione

  • programmare e proporre iniziative rispondenti alle finalità dell’Associazione, stabilendo anche i luoghi in cui verrà svolta l’attività

  • fissare l’importo delle quote associative annue a carico dei soci in rapporto alle varie finalità sociali

  • dare esecuzione alle decisioni adottate dall’Assemblea

  • deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

  • deliberare l’ammissione dei soci ordinari

  • deliberare la radiazione dei soci per indegnità

  • adottare iniziative, anche di carattere straordinario, conferendo incarichi speciali e temporanei a soci ordinari.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell’Associazione e ne dirige e promuove, nei limiti dello Statuto e con la collaborazione del Consiglio Direttivo, l’attività.

Egli inoltre:

  • convoca e presiede i lavori del Consilio Direttivo e dell’Assemblea

  • nomina un Vice Presidente che lo possa sostituire nelle funzioni in caso di sua assenza o impedimento

  • può delegare alcuni suoi poteri ed attribuzioni ad altri membri del Consiglio.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi ed eventualmente in giudizio. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso può compiere, senza chiedere autorizzazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, riferendone al Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito e la responsabilità della tenuta e della conservazione dei libri, degli atti e dei documenti contabili dell’associazione. Egli incassa le quote associative nonché i contributi e le donazioni in denaro che a qualsiasi titolo legittimo pervengono all’Associazione.

Provvede alla liquidazione delle normali spese correnti dell’Associazione, su autorizzazione del Presidente, a tutte le altre. Cura la gestione di eventuali conti correnti bancari e postali a firma congiunta con il Presidente o mediante apposita delega di quest’ultimo. Predispone il bilancio di revisione e rende il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione degli ordinari organi statutari.

Art. 15

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. La sostituzione e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

 

 

Art. 16

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che deciderà a maggioranza.

Art. 17

l’associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • conferimenti iniziali dei soci fondatori

  • i proventi dell’attività esterna comunque svolta

  • le elargizioni liberali da chiunque offerte

  • contributi che comunque, per legge, potessero spettare

  • le rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Art. 18

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione verranno devoluti in beneficenza alla Parrocchia Maria SS. del Carmine alle Fontanelle.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.